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Sez. 3, Sentenza n. 10397 del 04/10/1991 (Rv. 474111 - 01)

Procedimento civile - Cancellazione della causa dal ruolo - In genere | Mancata comparizione delle parti a due udienze successive - Cancellazione della causa dal ruolo in difetto della previa comunicazione della seconda udienza - Ordinanza di cancellazione - Nullità - Riassunzione della causa - Onere di dedurla come prima difesa - Insussistenza.
Stato
decisa il 1991-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474111-01

Procedimento civile - Cancellazione della causa dal ruolo - In genere

In caso di cancellazione della causa dal ruolo disposta per mancata comparizione delle parti a due udienze successive, ma in difetto della previa comunicazione della seconda udienza, imposta dall'art. 181, secondo comma cod. proc. civ., la parte che abbia interesse alla prosecuzione del processo non ha, nel riassumerlo, l'onere di dedurre come sua prima difesa la nullità dell'ordinanza di cancellazione, neanche ove la riassunzione venga effettuata oltre il termine di legge, in quanto la questione concernente la legittimità del detto provvedimento assume rilevanza, e può essere perciò dedotta, in sede di pronunzia sull'eventuale eccezione di estinzione del processo, sollevata dall'altra parte in relazione a dedotta intempestività della riassunzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)