Sez. 2, Sentenza n. 14349 del 29/07/2004 (Rv. 575050 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE | Poteri del giudice delegato - Presupposti - Scadenza del termine fissato per l'assunzione - Effetti.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE
In tema di assunzione dei mezzi di prova, il giudice delegato ai sensi dell'art. 203, essendo investito fino alla scadenza del termine fissato per l'assunzione dei poteri spettanti al giudice istruttore, è tenuto a pronunciarsi su tutte le questioni che sorgono durante il relativo espletamento; peraltro, una volta scaduto detto termine - e sempreché prima della scadenza non sia stata formulata istanza di proroga direttamente al giudice istruttore o tramite il giudice delegato - il potere ritorna al G.I., che può anche revocare l'ordinanza - non impugnabile - con cui il giudice delegato abbia dichiarato la decadenza dalla prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)