Sez. 3, Sentenza n. 3406 del 20/02/2004 (Rv. 570356 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE | Termine di assunzione fissato dal giudice - Natura - Termine ordinatorio - Possibilità di proroga previa presentazione dell'istanza prima della scadenza - Decorso del termine senza deposito dell'istanza di prova - Conseguenze - Decadenza dal diritto di far assumere la prova.
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DELEGAZIONE AL PRETORE
Qualora i mezzi di prova debbano assumersi fuori dalla circoscrizione del Tribunale ai sensi dell'art. 203 cod. proc. civ., il termine fissato dal G.I. per la loro assunzione ha carattere ordinatorio e, pertanto, l'istanza di proroga di tale termine, da rivolgere all'autorità delegante (art. 203 ult. comma) va presentata prima della scadenza di esso, secondo quanto dispone l'art. 154 cod. proc. civ., con la conseguenza che il decorso del termine, senza la previa presentazione di detta istanza di proroga, comporta la decadenza della parte interessata dal diritto di fare assumere la prova che sia stata delegata, e non soltanto dello specifico diritto di fa assumere per delega la prova.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)