Sez. 2, Sentenza n. 3441 del 03/08/1977 (Rv. 386989 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
L'Azione di simulazione relativa e imprescrittibile quando e diretta soltanto a dimostrare la nullita, per carenza di causa o di accordo, del negozio simulato o quando anche il negozio dissimulato e nullo. L'Azione e, invece, soggetta alla prescrizione ordinaria quando l'attore non si limita a chiedere una semplice declaratoria juris, ma agisce allo scopo di realizzare gli effetti derivanti dal contratto dissimulato. (V 3067/74, mass n 371525; (V 231/70, mass n 345051).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)