Sez. 2, Sentenza n. 3067 del 23/10/1974 (Rv. 371525 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE RELATIVA - IMPRESCRITTIBILITA - PRESCRIZIONE DECENNALE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE - AZIONE DI SIMULAZIONE RELATIVA - IMPRESCRITTIBILITA - PRESCRIZIONE DECENNALE - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
L'Azione di simulazione relativa, a differenza della simulazione assoluta, e imprescrittibile solo quando sia diretta ed accertare la nullita del negozio dissimulato e, quindi, ai limitati effetti che da tale declaratoria possano trarsi nelle singole situazioni giuridiche. Si prescrive, invece, nel termine ordinario di dieci anni allorche sia diretta a individuare e far valere la reale volonta delle parti, ossia il negozio dissimulato e, con esso, i diritti che dal medesimo discendono, situazione, questa, che ricorre ogni qual volta si tenda a far dichiarare la sussistenza del contratto vero per trarne un effetto che solo e necessariamente ad esso si riconnette e che, pertanto, ne presuppone il riconoscimento, come quando si faccia valere un diritto o un rapporto che scaturisce unicamente dal contratto dissimulato. (Conf 220'71, mass n 349645).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)