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Sez. 6, Sentenza n. 1859 del 16/10/1992 Ud. (dep. 26/02/1993) Rv. 193527 - 01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento | Termini di comparizione - Applicabilità dell'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/193527-01

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Procedimento

Nel giudizio di appello riguardante la sentenza pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, il richiamo alle forme del procedimento in camera di consiglio contenuto nell'art. 599, comma primo, cod. proc. pen., non comporta alcuna deroga a quanto dispone l'art. 601, comma terzo, stesso cod. in tema di termini di comparizione. Quest'ultima norma, per la sua collocazione e per il suo contenuto, disciplina in via generale gli atti preliminari al giudizio di appello e trova, quindi, applicazione anche nell'ipotesi di procedimento in camera di consiglio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)