Sez. 3, Sentenza n. 2211 del 27/09/1967 (Rv. 329382 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - OGGETTO DEL CONTRATTO CONSISTENTE IN UN COMPLESSO DI EDIFICI E TERRENI DESTINATO ALLA RIPRODUZIONE E ALL'ALLEVAMENTO DI CAVALLI DA CORSA - AFFITTO DI FONDO RUSTICO - SOGGEZIONE DEL RAPPORTO ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - OGGETTO DEL CONTRATTO CONSISTENTE IN UN COMPLESSO DI EDIFICI E TERRENI DESTINATO ALLA RIPRODUZIONE E ALL'ALLEVAMENTO DI CAVALLI DA CORSA - AFFITTO DI FONDO RUSTICO - SOGGEZIONE DEL RAPPORTO ALLA PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE.*
Non sussiste affittanza agraria allorche oggetto della locazione sia un complesso di edifici e di terreni anche scoperti, destinato alla riproduzione ed all'allevamento dei cavalli da corsa. L'attivita contraddistinta da un simile scopo non puo inquadrarsi nel sistema dell'impresa agraria, non avendo carattere complementare rispetto a questa, nemmeno quando all'affittuario fosse consentito di servirsi del terreno per il pascolo degli animali in allevamento. In tal caso, l'attivita si qualifica per lo scopo industriale cui tende ed il rapporto giuridico esorbita dallo schema dei contratti agrari in regime di proroga. (Cfr.2951-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)