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Sez. 3, Sentenza n. 5827 del 23/11/1985 (Rv. 443017 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE IN GODIMENTO DI UN FONDO PER L'UTILIZZAZIONE AL FINE DELL'ALLEVAMENTO, DELL'ADDESTRAMENTO E DELLA PENSIONE DI CANI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443017-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CESSIONE IN GODIMENTO DI UN FONDO PER L'UTILIZZAZIONE AL FINE DELL'ALLEVAMENTO, DELL'ADDESTRAMENTO E DELLA PENSIONE DI CANI - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

La ricorrenza di un contratto di affitto di fondo rustico, come tale assoggettato alla speciale normativa in materia di rapporti agrari, postula che il godimento di un fondo venga ceduto al fine di ottenerne il reddito agricolo proveniente dalla sua coltivazione, e, pertanto, non è configurabile quando detta cessione sia rivolta a consentire l'utilizzazione del fondo per un'attività di allevamento, addestramento e pensione di cani, con deposito e commercio degli articoli inerenti, e, quindi, per un'attività industriale e commerciale non riconducibile nell'ambito di quella agraria o di quelle con essa connesse. (V 104/76, mass n 378734; (V 2211/67, mass n 329382).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1628, Legge 11/02/1971 num. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)