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Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 27/02/1996 (Rv. 496043 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale | Condono fiscale di cui al D.L. n.429 del 1982 - Disposizioni di cui all'art. 29 D.L. citato - Esecuzione di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496043-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale

È manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del D.L. 10 luglio 1982 n. 429 (convertito. con modificazioni nella legge 7 agosto 1982 n. 516) che, nei casi in cui la controversia tributaria sia stata definita in base alla normativa sul condono dettata dalla legge medesima, assolve il contribuente dall'obbligo del pagamento delle sanzioni e degli interessi, senza riconoscere allo stesso anche il diritto di ripetizione delle somme già eventualmente versate per questo titolo, così operando un distinguo tra coloro che hanno pagato l'acconto previsto dalle norme di legge e coloro che non hanno eseguito i versamenti dovuti per qualsiasi ragione più o meno legittima, atteso che il contribuente, nel momento in cui presenta la dichiarazione integrativa, ai sensi della citata legge n. 429 del 1982, conosce (o dovrebbe conoscere) le conseguenze della propria manifestazione di volontà in ordine alla irripetibilità di quanto in precedenza versato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 29, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)