Sez. 1, Sentenza n. 1342 del 13/02/1997 (Rv. 502401 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Condono fiscale - Controversie doganali - Definizione agevolata ex art. 64 l. n. 413/91 - Interessi pagati in precedenza - Ripetibilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
In tema di condono fiscale, la definizione agevolata ai sensi dell'art. 64, comma primo, della legge 30 dicembre 1991 n. 413 delle controversie doganali per violazioni commesse fino al 30 settembre 1991 non si riferisce agli interessi già legittimamente riscossi dall'amministrazione in epoca antecedente all'entrata in vigore della disposizione anzi citata e non è idonea quindi a rendere ripetibili tali somme, esulando dalla finalità e struttura del condono la possibilità che qualsiasi accessorio del debito tributario, che sia stato in precedenza per avventura riscosso, possa essere oggetto - a definizione avvenuta - di ripetizione in favore del contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 64
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)