diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4222 del 22/12/1975 (Rv. 378581 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DANNI MORALI (NON PATRIMONIALI) - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIPETIBILITA DELLO INTERO INDENNIZZO.*
Stato
decisa il 1975-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378581-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DANNI MORALI (NON PATRIMONIALI) - INCLUSIONE - CONSEGUENZE - RIPETIBILITA DELLO INTERO INDENNIZZO.*

Ai fini dell'art 1916 cod civ, nella surroga a favore dello assicuratore rientrano anche i danni non patrimoniali, i quali, pur costituendo la cosiddetta pecunia doloris, rappresentano pur sempre una componente del risarcimento. Di conseguenza, l'intera indennita di Assicurazione e ripetibile dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, nei limiti di quanto dal medesimo dovuto allo assicurato a titolo di risarcimento del danno. (V 1881/72, mass n 358935).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)