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Sez. 3, Sentenza n. 4928 del 11/08/1988 (Rv. 459749 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - LIMITI - DANNO MORALE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459749-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO - LIMITI - DANNO MORALE - INCLUSIONE.*

Sia nel caso che l'ente previdenziale agisca in via surrogatoria ex art. 1916 cod. civ., sia nell'ipotesi in cui eserciti l'Azione di regresso ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il credito dell'Inail verso il responsabile civile di un infortunio sul lavoro per quanto corrisposto al lavoratore è limitato solo quantitativamente dall'ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto secondo le norme che disciplinano la responsabilità da fatto illecito (art. 2056 ss. Cod. civ.), senza esclusione dei danni morali che, pur costituendo la cosiddetta pecunia doloris e traendo giustificazione da elementi diversi rispetto a quelli che integrano il danno patrimoniale, costituiscono tuttavia una componente di natura pecuniaria (e, quindi, un diritto di credito diverso dai cosiddetti diritti personali indisponibili) del coacervo complessivo del risarcimento. (V 4171/86, mass n 446957; (V 3277/81, mass n 413853; (V 4222/75, mass n 378581; (V 1175/74, mass n 369197).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)