Sez. 1 - , Sentenza n. 13000 del 15/05/2019 (Rv. 654254 - 02)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI | Procedimento di rettificazione – Presupposti- Cognizione dell’autorità giudiziaria- Ambito- Elementi istruttori forniti dalla parte.
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI
Il procedimento di rettificazione degli atti dello stato civile, disciplinato dall'art. 96 del d.p.r. n. 396 del 2000, è ammissibile ogni qualvolta sia diretto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, quale è o dovrebbe essere nella realtà secondo le previsioni di legge, e come risulta dall'atto dello stato civile per un vizio, comunque o da chiunque originato, nel procedimento di formazione di esso. In tale procedimento, l'autorità giudiziaria dispone di una cognizione piena sull'accertamento della corrispondenza di quanto richiesto dal genitore in relazione alla completezza dell'atto di nascita del figlio con la realtà generativa e di discendenza genetica e biologica di quest'ultimo, potendo, così, a tale limitato fine, avvalersi di tutte le risorse istruttorie fornitele dalla parte
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 451, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)