Sez. 1, Sentenza n. 21094 del 02/10/2009 (Rv. 609844 - 01)
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI | Procedimento di rettificazione - Funzione - Cancellazione di atti incompatibili con il contenuto di provvedimenti giurisdizionali definitivi - Ammissibilità - Fattispecie in tema di falsità del riconoscimento del figlio naturale.
STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI
In tema di rettificazione degli atti dello stato civile, il relativo procedimento, anche nella disciplina vigente, dettata dal d.P.R. n. 396 del 2000, è volto ad eliminare una difformità tra la situazione di fatto, qual è o dovrebbe essere nella realtà secondo la previsione di legge, e quella risultante dall'atto dello stato civile, per un vizio comunque e da chiunque originato nel procedimento di formazione dell'atto stesso, e può quindi essere promosso anche per la cancellazione di atti dello stato civile incompatibili con il contenuto di provvedimenti giurisdizionali definitivi, non essendo tali atti iscrivibili né trascrivibili in detti registri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con cui, su istanza del P.M., era stata disposta la cancellazione dell'iscrizione nei registri di nascita e di cittadinanza del riconoscimento di un figlio naturale, la cui falsità era stata accertata con sentenza penale irrevocabile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 451, DPR 03/11/2000 num. 396 art. 95, Regio Decr. 09/07/1939 num. 1238 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)