Sez. 3, Sentenza n. 3160 del 23/03/1991 (Rv. 471423 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere | Principio della esclusione della cosiddetta rinnovazione automatica - Deroga - Condizioni.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Contratti in corso non soggetti a proroga - Durata - In genere
Il principio secondo cui, nel regime transitorio della legge n. 392 del 1978, anche in presenza di una clausola convenzionale di tacita riconduzione, resta esclusa la cosiddetta rinnovazione automatica dei contratti di locazione per uso non abitativo non soggetti a proroga, trova deroga, con la conseguenza che la clausola di rinnovazione in mancanza di disdetta non cessa di essere efficace, nel caso in cui la durata convenzionale del contratto giunga al suo termine senza essere in concreto modificata per effetto delle disposizioni dell'art. 71 della detta legge sull'equo canone e la nuova durata prevista per il rapporto dalla clausola di rinnovazione non sia inferiore a quella minima legale prevista dall'art. 27 della legge sull'equo canone (nel caso concreto si trattava di un contratto di locazione di albergo stipulato il 30 novembre 1971 per la durata di nove anni, con clausola di rinnovazione, in mancanza di disdetta, per un eguale periodo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1596, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)