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Sez. 3, Sentenza n. 4116 del 10/04/1995 (Rv. 491711 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE | Clausola di rinnovo per un periodo superiore ad un quadriennio - Inefficacia - Durata di quattro anni dall'ultimo rinnovo ex art. 65 legge 392 del 1978.
Stato
decisa il 1995-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491711-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - DURATA - IN GENERE

Nei contratti di locazione di immobile ad uso abitativo, in corso alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1978 n. 392 e non soggetti a proroga la clausola di rinnovo, in mancanza di disdetta, per un periodo superiore ad un quadriennio è sostituita di diritto dalla disposizione di cui all'art. 65, primo comma, della legge stessa, con la conseguenza che tali contratti, dall'ultimo rinnovo anteriore all'entrata in vigore della legge 392 del 1978, hanno la durata di quattro anni in luogo di quella, maggiore, originariamente prevista, dovendosi considerare, per un verso, che la lettera dell'art. 65 non consente di distinguere ai fini dell'applicabilità di detta norma a seconda che le parti abbiano regolato o meno la materia o l'abbiano regolata in modo più o meno favorevole al conduttore, e, per altro verso, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che i limiti posti al diritto di godimento della cosa spettante al proprietario-locatore devono corrispondere a criteri di ragionevolezza e di contemperamento dei contrapposti interessi, sicché la norma di cui trattasi, inserita nella disciplina transitoria dei contratti di locazione, in genere limitativa degli interessi del locatore nei confronti di quelli del conduttore, non deve essere interpretata con criteri restrittivi non giustificati dal suo tenore letterale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)