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Sez. 5, Sentenza n. 14929 del 28/06/2006 (Rv. 591642 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa in materia di IVA - Art. 49 della legge n. 413 del 1991 - Cumulo con la precedente sanatoria delle irregolarità formali di cui al d.l. n. 69 del 1989 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591642-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale in materia di IVA, la dichiarazione integrativa prevista dall'art. 49 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non può ricomprendere le violazioni per le quali il contribuente abbia presentato istanza di sanatoria delle irregolarità formali, ai sensi dell'art. 21 del d.l. n. 69 del 1989, convertito, con modificazioni, nella legge n. 154 del 1989, poiché quest'ultimo non prevede alcun "maggior versamento d'imposta", richiesto dal citato art. 49 delle legge n. 413 del 1991.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 21 CORTE COST., Legge 27/04/1989 num. 154 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)