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Sez. 2, Sentenza n. 16818 del 27/03/2008 Ud. (dep. 23/04/2008) Rv. 239774 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Individuazione di persone o cose - Riconoscimento fotografico - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239774-01

INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE

La disciplina processuale (artt. 55 e 348 cod. proc. pen.) è orientata al principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose. (Nella fattispecie, relativa a riconoscimento fotografico, la Corte ha ne affermato la natura di prova atipica, non riconducibile alla ricognizione di persona disciplinata dall'art. 213 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 213 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)