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Sez. 2, Sentenza n. 2655 del 08/04/1997 Cc. (dep. 02/09/1997) Rv. 208467 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Individuazioni di persone o di cose effettuate di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria - Utilizzabilità ai fini cautelari - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208467-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Dal combinato disposto degli artt. 55 e 348 cod. proc. pen. si evince il principio dell'atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla quale compete pertanto il potere-dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal pubblico ministero direttive di carattere generale o deleghe per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e dell'individuazione dei colpevoli e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire, quali l'individuazione di persone o di cose, ancorché non espressamente indicati nell'elencazione contenuta nell'art. 348 predetto, che deve considerarsi meramente esemplificativa. (In applicazione di tale principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame con il quale si deduceva l'inutilizzabilità ai fini cautelari degli atti di individuazione compiuti di propria iniziativa dalla polizia giudiziaria, sostenendosi che detta attività di indagine è riservata dall'art. 361 cod. proc. pen. al pubblico ministero ed eseguibile dalla polizia giudiziaria esclusivamente su delega di questo)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 55 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 55 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 348, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 348, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 361, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)