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Sez. L, Sentenza n. 13534 del 16/12/1991 (Rv. 475059 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno | Riforma in appello della sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Effetti - Domanda di restituzione della somma corrisposta a titolo di risarcimento - Ammissibilità in appello - Passaggio in giudicato della sentenza del tribunale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1991-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475059-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Risarcimento del danno

Con riguardo agli effetti della riforma della sentenza pretorile di reintegrazione del lavoratore licenziato, mentre sono irripetibili le retribuzioni riscosse o maturate fino alla sentenza d'appello dichiarativa della legittimità del licenziamento, in riforma della pronuncia di primo grado che lo aveva ritenuto illegittimo, invece per la somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno (nella misura non inferiore a cinque mensilità di retribuzione) valgono i principi ordinari, in base ai quali, se viene meno il fatto ingiusto - costituito dal licenziamento illegittimo - necessariamente viene meno anche il danno che di esso è diretta conseguenza, atteso il carattere autonomo della cosiddetta tutela risarcitoria rispetto a quella ripristinatoria, in quanto la prima configura, a carico del datore di lavoro, una sanzione non derivante dall'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, bensì direttamente discendente dalla invalidità od inefficacia del licenziamento. Pertanto della somma suddetta il datore di lavoro può chiedere la restituzione nello stesso giudizio d'appello, anche se l'eseguibilità del capo restitutorio della sentenza in riforma della pronuncia di primo grado rimane subordinata alla cessazione degli effetti esecutivi di quest'ultima e quindi al passaggio in giudicato della stessa sentenza d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)