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Sez. L, Sentenza n. 5485 del 02/05/2000 (Rv. 536075 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Riforma in appello della sentenza di reintegrazione del lavoratore licenziato - Effetti - Domanda di restituzione della somma corrisposta a titolo di risarcimento - Limitazione alle somme attribuite a titolo di risarcimento del danno.
Stato
decisa il 2000-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536075-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Con riguardo agli effetti della riforma della sentenza pretorile di reintegrazione del lavoratore licenziato, per le pretese restitutorie che sono limitate alla somma corrisposta dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno valgono i principi ordinari, in base ai quali, se viene meno il fatto ingiusto - costituito dal licenziamento illegittimo - necessariamente viene meno anche il danno che di esso è diretta conseguenza; invece sono irripetibili le retribuzioni riscosse o maturate fino alla sentenza d'appello dichiarativa della legittimità del licenziamento, in riforma della pronuncia di primo grado che lo aveva ritenuto illegittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)