Sez. 1, Sentenza n. 1896 del 13/05/1977 (Rv. 385609 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - CAPITOLATO - CLAUSOLA DI MANLEVA - NORME DI COMUNE PRUDENZA - ESONERO DELLA PA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 28 COST - INSUSSISTENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - APPALTO - APPALTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - CAPITOLATO - CLAUSOLA DI MANLEVA - NORME DI COMUNE PRUDENZA - ESONERO DELLA PA - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON L'ART 28 COST - INSUSSISTENZA.*
La clausola di manleva, prevista nei capitolati di appalto delle ferrovie dello stato, non esonera l'amministrazione ferroviaria dall'Obbligo di osservare le norme di comune prudenza, ne la libera dalle conseguenze del mancato rispetto di tali norme nei confronti dei terzi danneggiati, onde essa non e nulla per contrasto con l'art 28 cost. (Conf 2348/74, mass n 370744).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 31/10/1873 num. 1687 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)