Sez. 2, Sentenza n. 6267 del 21/11/1988 (Rv. 460608 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ACCOLLO DELLO APPALTATORE - CLAUSOLA RELATIVA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE - NEI CONFRONTI DEI TERZI - ACCOLLO DELLO APPALTATORE - CLAUSOLA RELATIVA - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Non può ritenersi vietata dall'art. 1229 cod. civ., ed è quindi valida, la cosiddetta clausola di manleva con la quale l'appaltante riversi sull'appaltatore gli obblighi derivanti dalla propria responsabilità nei confronti di terzi - e ciò qualunque sia il suo grado di colpa ed anche nell'ipotesi che la stessa si concreti nella violazione di norme di legge - a condizione, però, che l'assuntore di tali obblighi vi abbia un interesse. (V 6489/80, mass n 410251; (V 1543/80, mass n 405104; (V 1543/80, mass n 405105; (V 1896/77, mass n 385609).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)