Sez. L - , Ordinanza n. 28246 del 27/11/2017 (Rv. 646359 - 01)
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE | Personale insegnante - Graduatorie per il servizio all'estero - Art. 111 del c.c.n.l. comparto scuola del 2003 - Presupposti - Slittamento tra diverse classi di concorso - Esclusione.
ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITÀ - PERSONALE - IN GENERE
In tema di graduatorie per il servizio all’estero del personale insegnante, l’art. 111 del c.c.n.l. 24 luglio 2003 prevede che, nei casi di urgente necessità di assegnare personale ai posti per i quali non sia possibile provvedere mediante ricorso alle graduatorie permanenti, o per esaurimento delle stesse, o per mancanza di graduatorie appartenenti a classi di concorso aggregate al medesimo ambito disciplinare e per le quali è prevista, a seguito del d.m. n. 354 del 1998, integrato dal d.m. n. 448 del 1998, una corrispondenza automatica, la P.A. abbia facoltà di attingere, ad esclusione che per i posti di lettorato e con il consenso dell’interessato, alle graduatorie di altre aree linguistiche, ma sempre in corrispondenza dello stesso posto (scuola dell’infanzia o scuola primaria), della stessa classe di concorso (scuola secondaria di primo o secondo grado), e della stessa qualifica (personale docente o ATA), essendo consentito lo slittamento solo fra aree linguistiche e non anche fra diverse graduatorie.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 24/07/2003 art. 111, Decr. Minist. min. IUR 10/08/1998 num. 354, Decr. Minist. min. IUR 10/11/1998 num. 448
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)