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Sez. U, Sentenza n. 16632 del 29/07/2011 (Rv. 618500 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE | Benefici per il servizio prestato all'estero - Incidenza sulla progressione economica - Carattere permanente - Riassorbimento al passaggio del dipenendte ad un successivo livello retributivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618500-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE

In tema di personale docente, il beneficio previsto dall'art. 673, comma 1, d.lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo, comporta una permanente maggiore anzianità ai fini solo economici - ossia per gli scatti di anzianità o per altre forme di progressione economica in ragione della mera anzianità di servizio - e non è suscettibile di riassorbimento al passaggio - per anzianità - del dipendente ad un successivo livello retributivo attesa l'assenza di una espressa limitazione normativa del beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 673

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)