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Sez. 3, Sentenza n. 2416 del 04/09/1974 (Rv. 370809 - 01)

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CONCESSIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IMPEGNO A NON CHIEDERE IL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA COMMERCIALE - PORTATA.*
Stato
decisa il 1974-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370809-01

COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - REGIME GIURIDICO - CONCESSIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IMPEGNO A NON CHIEDERE IL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA COMMERCIALE - PORTATA.*

In tema di licenze di commercio, il principio che ne subordina il conferimento alla valutazione discrezionale della autorita amministrativa non e vulnerato dai patti con i quali i contraenti (come l'alienante o il locatore di una azienda, e, rispettivamente, l'acquirente o l'affittuario) si obblighino a non chiedere il trasferimento delle licenze di commercio, e, quindi, a prestare il loro consenso affinche una nuova licenza sia rilasciata dall'autorita amministrativa all'una o all'altra delle parti; e cio, in tema di locazione, vuoi all'inizio, vuoi al termine della locazione stessa. Per vero, le espressioni usate in detti negozi devono essere intese nel senso che i contraenti si obbligano a non opporsi o a facilitare la concessione delle nuove licenze in testa al nuovo titolare dell'azienda. (V 2955'71, mass n 354213; 648'68, mass n 331820).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/12/1926 num. 2174

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)