Sez. U, Sentenza n. 2955 del 21/10/1971 (Rv. 354213 - 01)
COMMERCIO E VENDITA AL PUBBLICO - LICENZA DI ESERCIZIO - CESSIONE - A TERZI - INAMMISSIBILITA - AFFITTO O CESSIONE DI AZIENDA - DICHIARAZIONE DEL LOCATORE O VENDITORE DI CESSIONE DELLA RELATIVA LICENZA COMMERCIALE - PORTATA.*
COMMERCIO E VENDITA AL PUBBLICO - LICENZA DI ESERCIZIO - CESSIONE - A TERZI - INAMMISSIBILITA - AFFITTO O CESSIONE DI AZIENDA - DICHIARAZIONE DEL LOCATORE O VENDITORE DI CESSIONE DELLA RELATIVA LICENZA COMMERCIALE - PORTATA.*
La licenza commerciale, per la sua natura personale, non e trasferibile a terzi, ai quali puo concedersi soltanto un'analoga licenza a seguito di cessazione, per rinunzia o per altra causa, della precedente licenza. Pertanto, le espressioni comunemente usate nei negozi relativi all'affitto o alla cessione di azienda, con le quali si suole dichiarare che il locatore o il venditore cede o si impegna a cedere la relativa licenza commerciale, vanno intese nel senso piu limitato che costoro si obbligano a rinunziare alla licenza loro intestata ed a non opporsi o a facilitare la concessione di una nuova licenza in testa al nuovo titolare dell'azienda.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 16/12/1926 num. 2174
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)