Sez. 1, Sentenza n. 1716 del 14/03/1980 (Rv. 405327 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - FACOLTA DEL CURATORE - INTERVENTO NELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI CREDITI, AMMESSI AL PASSIVO, DI GRADO POZIORE NONCHE ALLE SPESE - DOVERI DELL'ESATTORE - INSINUAZIONE DEL CREDITO ESATTORIALE AL PASSIVO FALLIMENTARE - RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE LA QUOTA ATTRIBUITAGLI IN SEDE DI RIPARTO O DELL'INTERA SOMMA - CONDIZIONI.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - FALLIMENTO - FACOLTA DEL CURATORE - INTERVENTO NELL'ESECUZIONE ESATTORIALE - RICHIESTA DI ATTRIBUZIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI CREDITI, AMMESSI AL PASSIVO, DI GRADO POZIORE NONCHE ALLE SPESE - DOVERI DELL'ESATTORE - INSINUAZIONE DEL CREDITO ESATTORIALE AL PASSIVO FALLIMENTARE - RESTITUZIONE DELLA SOMMA ECCEDENTE LA QUOTA ATTRIBUITAGLI IN SEDE DI RIPARTO O DELL'INTERA SOMMA - CONDIZIONI.*
Il curatore del fallimento - in Mancanza di una norma che gli assicuri la legale conoscenza dell'esecuzione esattoriale promossa contro il fallito - ha solo la facolta, ma non l'Obbligo o l'Onere, di intervenire nell'esecuzione esattoriale per chiedere l'attribuzione della somma corrispondente ai crediti, ammessi al passivo, di grado poziore rispetto a quelli per i quali l'esattore ha proceduto, nonche alle spese da determinarsi a norma dell'art 111, n 1, legge fallimentare. Ne consegue che il coordinamento fra la procedura concorsuale e l'esecuzione esattoriale si realizza ponendo il principio che l'insinuazione del credito al passivo fallimentare costituisce un Obbligo per l'esattore che compia l'esecuzione privilegiata su beni compresi nel fallimento o che riceva dal curatore il pagamento dell'intero suo credito a seguito della sospensione dell'esecuzione esattoriale, a norma dell'art 206 del DPR 29 gennaio 1958, n 645, e pertanto egli e tenuto a restituire alla massa fallimentare la somma ricavata dall'esecuzione esattoriale eccedente la quota che in Sede di riparto risulta spettargli, o l'intera somma, quando il suo credito non sia stato utilmente collocato per l'esistenza di crediti di rango poziore. (Conf 2325/78, mass n 391728).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 88, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 88, Legge Falliment. art. 111 com. 1, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 111 com. 1 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 200, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 201, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 206 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 222, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 47, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 51 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)