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Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 30/03/1979 (Rv. 398223 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1979-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398223-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO DI PRIMO GRADO - PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALLE SPESE PROCESSUALI - LEGITTIMITA.*

Il giudice d'appello, il quale rimetta la causa al primo giudice per integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte pretermesso, chiude il procedimento in Sede di gravame, e, pertanto, legittimamente provvede in ordine alle spese processuali. (V 2344/75, mass n 376195).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)