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Sez. 1, Sentenza n. 1188 del 14/04/1969 (Rv. 339783 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - DECORSO DEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITA DI CONTESTARE LA PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339783-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI CONSUMI - IMPOSTE DOGANALI - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI - IN GENERE - PROCEDIMENTO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - DECORSO DEL TERMINE DI QUINDICI GIORNI - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE DELLA POSSIBILITA DI CONTESTARE LA PRETESA DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - SUSSISTENZA.*

L'inutile decorso del termine di quindici giorni stabilito dall'art. 24 della legge 25 settembre 1940 n.1424, per la mancata opposizione all'ingiunzione, preclude al contribuente la possibilita di contestare la pretesa dell' amministrazione finanziaria, perche importa la decadenza dal diritto di proporre le ragioni e le eccezioni contro l'accertamento tributario, che diviene definitivo ed incontestabile. Non puo sostenersi che la decadenza comminata dal citato art.24 riguardi solo l'Azione esecutiva e non anche la contestazione rivolta alla pretesa tributaria l'opposizione e il mezzo diretto a contestare la pretesa tributaria contenuta nell'ingiunzione, prima ancora di quella esecutiva sicche la decadenza dalla opposizione importa che l'accertamento tributario diviene definitivo ed incontestabile.*

Riferimenti normativi: Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)