Sez. 1, Sentenza n. 4640 del 28/10/1977 (Rv. 388244 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINE - DECORSO - MANCATA OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PRECLUSIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO SUPERIORE A QUELLO PER L'OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - RISCOSSIONE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - TERMINE - DECORSO - MANCATA OPPOSIZIONE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - PRECLUSIONE - CONCESSIONE DI UN TERMINE PER IL PAGAMENTO SUPERIORE A QUELLO PER L'OPPOSIZIONE - IRRILEVANZA.*
Il decorso del termine di quindici giorni stabilito per l'opposizione dall'art 24 della legge 25 settembre 1940, n 1424 (legge doganale), e dall'art 18 del RDL 28 febbraio 1939, n 334, sull'imposta sugli oli minerali, preclude al contribuente, nel caso di mancata opposizione, la possibilita di contestare la pretesa tributaria, trattandosi di termine processuale espressamente dichiarato perentorio dal legislatore. A tal fine e irrilevante che l'ingiunzione notificata dall'amministrazione contenga l'intimazione a pagare la somma dovuta nel termine di trenta giorni, poiche il termine per il pagamento, disciplinato dall'art 2 del tu 14 aprile 1910, n 639, sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello stato, non influisce sul termine per la proposizione della opposizione, ove questo sia espressamente regolato da norme speciali. (Conf 3561/74, mass n 372078; (Conf 143/72, mass n 355885; (Conf 1188/69, mass n 339783; (Conf 164/64, mass n 300216; (contra 1459/72, mass n 358101).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 18 CORTE COST., Legge 25/09/1940 num. 1424 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)