Sez. 5, Sentenza n. 6835 del 18/05/1995 Ud. (dep. 12/06/1995) Rv. 201779 - 01
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Nullità | Circostanza aggravante - Contestazione - Indicazione degli elementi di fatto integranti la circostanza - Sufficienza - Mancato riferimento alla previsione normativa - Irrilevanza - Art. 522 cod. proc. pen. - Innovazione del dettato dell'art. 445 cod. proc. pen. 1930 - Esclusione - Limitazione dell'ambito della nullità della sentenza - Fattispecie: circostanza del caso grave, ex art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - Indicazione del numero e dell'importo dei titoli - Contestazione dell'aggravante - Sussistenza.
Sentenza - Correlazione tra accusa e sentenza - Nullità
La contestazione degli elementi di fatto che integrano gli estremi di un'aggravante comune, speciale o ad effetto speciale, in assenza di formale riferimento alla previsione normativa nella relativa imputazione, è sufficiente perché il giudice applichi la circostanza anche nel processo di nuovo rito. L'art. 522 cod. proc. pen. in vigore, infatti, nulla innova rispetto al dettato dell'art. 445 cod. proc. pen. abrog. ed anzi circoscrive la nullità della sentenza alla parte relativa all'applicazione della circostanza stessa. (Fattispecie relativa alla circostanza del caso grave, di cui all'art. 116 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1376, ritenuta contestata in virtù del numero e dell'importo dei titoli).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 522, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)