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Sez. 1, Sentenza n. 752 del 05/02/1979 (Rv. 396925 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AL PRECETTO - INSTAURAZIONE DI UN GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPOSTO TENDENTE ALLA CONDANNA DELL'OPPONENTE ANCHE PER ALTRA RAGIONE CREDITORIA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396925-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - AL PRECETTO - INSTAURAZIONE DI UN GIUDIZIO DI COGNIZIONE - DOMANDA RICONVENZIONALE DELL'OPPOSTO TENDENTE ALLA CONDANNA DELL'OPPONENTE ANCHE PER ALTRA RAGIONE CREDITORIA - AMMISSIBILITA.*

A seguito dell'opposizione del debitore al precetto od alla esecuzione, a norma dell'art 615 cod proc civ, si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, nel quale e consentito allo opposto di domandare riconvenzionalmente la condanna dell'opponente anche per altra ragione creditoria, al fine di conseguire una pronuncia che costituisca nuovo titolo esecutivo, in aggiunta di quello gia fatto valere, ovvero, in ipotesi di invalidita di esso, in sostituzione del medesimo, per un'esecuzione diversa da quella iniziata. (V 790/75, mass n 374157).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)