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Sez. L, Sentenza n. 790 del 27/02/1975 (Rv. 374157 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO CONSEGUENTE - NATURA - POTERI DEL CREDITORE PROCEDENTE - DEDUZIONE IN VIA RICONVENZIONALE DI ULTERIORI RAGIONI CREDITORIE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374157-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO CONSEGUENTE - NATURA - POTERI DEL CREDITORE PROCEDENTE - DEDUZIONE IN VIA RICONVENZIONALE DI ULTERIORI RAGIONI CREDITORIE - AMMISSIBILITA.*

L'opposizione all'esecuzione, di cui all'art 615 cod proc civ, da luogo ad un vero e proprio giudizio di cognizione, in cui il creditore procedente puo proporre tutte le domande intese a rimuovere ogni eventuale ostacolo giuridico alla realizzazione del proprio diritto ed e anche facoltato a dedurre, in via riconvenzionale, un'ulteriore ragione creditoria che possa consentire in quella Sede la formazione di un nuovo titolo esecutivo in sostituzione od in aggiunta a quello per cui si procede. (V 2612/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)