diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6164 del 20/11/1980 (Rv. 409902 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRITTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILI (R M) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA C/1 (REDDITI DI LAVORO AUTONOMO) - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - SISTEMA ANTERIORE ALLA PREDETTA RIFORMA - CRITERIO DELLA COMPETENZA - REDDITI PER PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE SOGGETTI AL SISTEMA DELLA RITENUTA D'ACCONTO - APPLICABILITA - PRODUZIONE MA NON PERCEZIONE DEI DETTI REDDITI ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA FISCALE - SOPPRESSO TRIBUTO MOBILIARE E RELATIVA DISCIPLINA - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409902-01

TRIBUTI ERARIALI DIRITTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILI (R M) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA C/1 (REDDITI DI LAVORO AUTONOMO) - RISCOSSIONE - RITENUTE D'ACCONTO - TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1971 - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - TASSAZIONE DEI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO - SISTEMA ANTERIORE ALLA PREDETTA RIFORMA - CRITERIO DELLA COMPETENZA - REDDITI PER PRESTAZIONI D'OPERA PROFESSIONALE SOGGETTI AL SISTEMA DELLA RITENUTA D'ACCONTO - APPLICABILITA - PRODUZIONE MA NON PERCEZIONE DEI DETTI REDDITI ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA FISCALE - SOPPRESSO TRIBUTO MOBILIARE E RELATIVA DISCIPLINA - APPLICABILITA.*

I redditi di lavoro autonomo, nel sistema dell'abrogata imposta di ricchezza mobile, sono tassati nel periodo in cui vengono prodotti ed in cui sorge il diritto di percepirli (cosiddetto criterio della Competenza evincibile dagli artt 17, 81 e 115 del DPR 29 gennaio 1958 n 645), e non nel periodo in cui vengono percepiti, come invece stabilito ai diversi fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche introdotto dal DPR 29 settembre 1973 n 597. Tale principio e operante anche con riguardo ai redditi per prestazione d'opera professionale, i quali siano soggetti al sistema della ritenuta d'acconto, tenuto conto che tale strumento cautelare di riscossione del tributo non comporta alcuna alterazione delle regole sostanziali dell'imposizione. Pertanto, con riguardo ad un reddito per attivita professionale, che sia stato prodotto prima della riforma fiscale introdotta con il citato decreto n 597 del 1973, ma che sia stato percepito dopo l'entrata in vigore della medesima, deve ritenersi applicabile il soppresso tributo mobiliare e la relativa disciplina non la nuova imposta personale, atteso che la disposizione transitoria, dettata dall'art 83 secondo comma del predetto decreto del 1973, prevede l'ultrattivita della previgente normativa per i redditi percepiti dopo il 31 dicembre 1973, ma maturati precedentemente quando questi, secondo la normativa stessa, vadano imputati al periodo d'imposta in cui e sorto il diritto alla percezione. (V 2874/74, mass n 371302).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 17, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 115, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 50 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)