Sez. 1, Sentenza n. 4832 del 30/05/1997 (Rv. 504824 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA C/1 (REDDITI DI LAVORO AUTONOMO) | Riforma tributaria del 1972 - Compensi di lavoro autonomo percepiti da un professionista nel 1974 - Assoggettamento dei medesimi, al pregresso regime dell'imposta di ricchezza mobile, o alla nuova imposta - Disciplina transitoria ex art. 83 d.P.R. n. 597 del 1973 - Portata - Prevalenza del vecchio regime tributario, ove applicabile - Necessità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA C/1 (REDDITI DI LAVORO AUTONOMO)
In riferimento ai redditi derivanti da compenso di lavoro autonomo percepiti, da un professionista, nel 1974 (anno di entrata in vigore della riforma tributaria che ha comportato, fra l'altro, l'abrogazione dell'imposta di ricchezza mobile e complementare), deve trovare attuazione il criterio fissato dalla disposizione di cui all'art. 83 del d.P.R. n. 597 del 1973 secondo il quale, nel caso di possibile concorrente imputazione, in ragione dei due distinti sistemi di tassazione, di un reddito, sia a periodi di imposta sottoposti alla vigenza della normativa pregressa, che a periodo di imposta soggetto al nuovo regime introdotto dalla riforma, debba essere data prevalenza al sistema anteriormente vigente. Più in particolare, deve trovare applicazione il principio per cui i redditi in esame debbano essere assoggettati alle imposte soppresse, ogni qual volta, alla stregua del principio di "competenza" cui si ispirava l'imposta di ricchezza mobile, il diritto alla percezione di quei compensi fosse maturato prima dell'entrata in vigore delle nuove norme tributarie, e ciò indipendentemente dal fatto che l'effettiva percezione possa essersi invece verificata dopo tale data. A tal fine, sulla base della disciplina di cui all'art. 115 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, il diritto al percepimento dei compensi doveva ritenersi nato al momento stesso di svolgimento della prestazione, indipendentemente da quello in cui il professionista redigeva la parcella, ed indipendentemente - perciò - anche dall'ancora eventualmente inesatta quantificazione monetaria del credito medesimo.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)