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Sez. 5, Sentenza n. 4135 del 24/02/1983 Ud. (dep. 02/05/1983) Rv. 158871 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLE IDENTITÀ O QUALITÀ PERSONALI - NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE - FALSE DICHIARAZIONI - REATO CONFIGURABILE.*
Stato
decisa il 1983-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158871-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLE IDENTITÀ O QUALITÀ PERSONALI - NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - DICHIARAZIONI TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVE - FALSE DICHIARAZIONI - REATO CONFIGURABILE.*

Le dichiarazioni temporaneamente sostitutive della prescritta documentazione, di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono bensì considerate come rese a pubblico ufficiale, ma dovendo essere rimpiazzate dai corrispondenti documenti prima che sia emesso il provvedimento amministrativo, non sono destinate ad essere riprodotte in tale provvedimento; pertanto, in caso di mendacio, trattandosi di dichiarazioni rese bensì ad un pubblico ufficiale ma non in atto pubblico né in una dichiarazione destinata ad esservi riprodotta, si configura il reato di cui all'art. 496 e non quello di cui all'art. 495 cod. pen..*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496, Legge 04/01/1968 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)