Sez. 5, Sentenza n. 3942 del 22/02/1984 Ud. (dep. 07/05/1984) Rv. 164001 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - COMMESSA DA PRIVATI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO - FALSE ATTESTAZIONI DEL PRIVATO - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ IDEOLOGICA - IN ATTI PUBBLICI - COMMESSA DA PRIVATI - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO NOTORIO - FALSE ATTESTAZIONI DEL PRIVATO - SUSSISTENZA DEL REATO - FATTISPECIE.*
Sussiste il reato punito dall'art. 483 cod. pen. nell'ipotesi in cui vengano rese in una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio false attestazioni su fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Detta dichiarazione si considera infatti come resa a pubblico ufficiale e le affermazioni del privato in essa contenute hanno una Rilevanza probatoria inerente alla natura ed all'essenza dell'atto stesso e debbono perciò corrispondere a verità. (nella specie trattavasi di un ferroviere il quale aveva falsamente asserito che la sua attività prevalente era quella del pescatore). (V mass n 133669; (V mass n 116868; (V mass n 158871).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Legge 04/01/1968 num. 15 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)