Sez. 2, Sentenza n. 469 del 23/03/1965 (Rv. 310823 - 01)
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA - IN GENERE - COSA COMUNE - UTILIZZAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - EFFETTI - FATTISPECIE.*
POSSESSO - ATTI DI TOLLERANZA - IN GENERE - COSA COMUNE - UTILIZZAZIONE DEL SINGOLO CONDOMINO - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Singoli ed isolati Atti di utilizzazione della cosa comune, effettuati dal condomino al di la della misura del suo potere, debbono di regola presumersi da lui compiuti per mera tolleranza degli altri condomini e non costituiscono normalmente manifestazione di possesso esclusivò ma tale presunzione non puo trovare applicazione nei riguardi di un durevole comportamento del condomino, il quale, senza riconoscere in alcun modo il concorrente diritto degli altri condomini, agisca da padrone assoluto della cosa comune e ne faccia, tra l'altro, propri tutti i frutti. (V. 4769/57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)