Sez. 2, Sentenza n. 2449 del 28/06/1976 (Rv. 381231 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - IN GENERE - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - USO ESCLUSIVO DI PARTE COMUNE DELLO EDIFICIO - USO CON OPERA PRECARIA E PROVVISORIA - TOLLERANZA DEGLI ALTRI CONDOMINI - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UN POSSESSO PER L'USUCAPIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - REQUISITI DEL POSSESSO (LEGITTIMO) - IN GENERE - ACCERTAMENTO NEGATIVO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INTERVERSIONE DEL POSSESSO - DEL CONDOMINO - USO ESCLUSIVO DI PARTE COMUNE DELLO EDIFICIO - USO CON OPERA PRECARIA E PROVVISORIA - TOLLERANZA DEGLI ALTRI CONDOMINI - ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UN POSSESSO PER L'USUCAPIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
L'accertamento del giudice del merito, circa l'inesistenza, in concreto, dei requisiti del possesso ad usucapionem e insindacabile nel giudizio per Cassazione, se correttamente e congruamente motivato. Non incorre in vizio di motivazione la sentenza del giudice del merito che esclude l'esistenza di un possesso valido allo acquisto, mediante usucapione, della proprieta esclusiva, nel fatto di un condomino che utilizza a suo solo beneficio una parte comune dell'edificio (nella specie, cortile) per mezzo di un'opera dalle caratteristiche intrinseche di precarieta e provvisorieta (nella specie, baracca in legno), tollerata dagli altri condomini. (V 1334/69, mass n 340037; (V 469/65, mass n 310823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1164
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)