Sez. 3, Sentenza n. 8838 del 13/04/2007 (Rv. 597620 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE | Immagine - Divulgazione - Liceità - Condizioni - Utilizzo pubblicitario senza consenso - Illiceità - Diritto al risarcimento del danno - Configurabilità - Soggetti responsabili - Fattispecie relativa a filmato televisivo.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IMMAGINE - IN GENERE
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, la divulgazione senza il relativo consenso è lecita soltanto se ed in quanto risponda alle esigenze di pubblica informazione e non anche ove sia rivolta a fini pubblicitari. Pertanto l'utilizzazione televisiva di un filmato, adattandovi maldestramente una canzoncina pubblicitaria, va qualificato, in assenza del consenso degli aventi diritto (nella specie, tre attori professionisti), come illecito, fonte di obbligazione risarcitoria a carico del responsabile della stazione radiotelevisiva e del committente, tenuti a esercitare il controllo rispettivamente su ciò che trasmettono e su quello che chiedono di trasmettere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 96 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)