Sez. 1, Sentenza n. 8667 del 16/07/1992 (Rv. 478227 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione | Assegnazione della casa familiare - Configurabilità - Condizioni.
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione
L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 155, quarto comma, cod. civ., rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità e che comunque usassero in via temporanea o saltuaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)