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Sez. 4, Sentenza n. 3226 del 02/02/1990 Ud. (dep. 06/03/1990) Rv. 183582 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 590 TERZO COMMA COD. PEN. - VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME ANTINFORTUNISTICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE ED ACCORGIMENTI EX ART. 2087 COD. CIV. - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183582-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVANTE PREVISTA DALL'ART. 590 TERZO COMMA COD. PEN. - VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME ANTINFORTUNISTICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE ED ACCORGIMENTI EX ART. 2087 COD. CIV. - SUFFICIENZA.*

Per la configurazione dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., non occorre che sia integrata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela della integrità fisica del lavoratore. (Conf mass n 180694).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)