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Sez. 4, Sentenza n. 3410 del 13/01/1989 Ud. (dep. 03/03/1989) Rv. 180694 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVANTE DI CUI AL TERZO COMMA ART. 590, COD. PEN. - VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME ANTINFORTUNISTICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MISURE PROTETTIVE ED ACCORGIMENTI EX ART. 2087 COD. CIV. - MANCATA ADOZIONE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1989-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180694-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - LESIONI PERSONALI COLPOSE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - AGGRAVANTE DI CUI AL TERZO COMMA ART. 590, COD. PEN. - VIOLAZIONE DI SPECIFICHE NORME ANTINFORTUNISTICHE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MISURE PROTETTIVE ED ACCORGIMENTI EX ART. 2087 COD. CIV. - MANCATA ADOZIONE - SUFFICIENZA.*

In tema di infortunistica sul lavoro, per la configurazione dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 590 cod. pen., ("violazione delle norme... Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"), non occorre che sia integrata la violazione di specifiche norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendo sufficiente che l'evento dannoso siasi verificato a causa dell'omessa adozione di quelle misure ed accorgimenti imposti all'imprenditore dall'art. 2087 cod. civ. ai fini della più efficace tutela della integrità fisica del lavoratore. (Conf mass n 165328; (Conf mass n 141704, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)