Sez. 1, Sentenza n. 5046 del 10/06/1987 (Rv. 453650 - 01)
POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - ESERCIZIO - IN GENERE - GENITORE - NATURALE - PROVVEDIMENTI - GIUDICE MINORILE - AI SENSI DEGLI ARTT. 252 E 317 BIS COD. CIV. - MODIFICABILITÀ E REVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - INCIDENZA IN VIA DEFINITIVA SULLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI INTERESSATI - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - ESERCIZIO - IN GENERE - GENITORE - NATURALE - PROVVEDIMENTI - GIUDICE MINORILE - AI SENSI DEGLI ARTT. 252 E 317 BIS COD. CIV. - MODIFICABILITÀ E REVOCABILITÀ - SUSSISTENZA - INCIDENZA IN VIA DEFINITIVA SULLE POSIZIONI SOGGETTIVE DEGLI INTERESSATI - ESCLUSIONE - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
I provvedimenti del giudice minorile, in tema di autorizzazione all'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, secondo la previsione dell'art. 252 cod. civ., al pari di quelli contemplati dall'art. 317 bis cod. civ. con riguardo, in genere, all'Esercizio della potestà da parte del genitore naturale, sono modificabili e revocabili, non hanno attitudine ad incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati, e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (V 6220/86, mass n 448480).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)