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Sez. 1, Sentenza n. 548 del 30/01/1989 (Rv. 461648 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE E SUO INSERIMENTO NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - POTERI E COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROVVEDIMENTI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461648-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - EFFETTI - AFFIDAMENTO DEL FIGLIO NATURALE E SUO INSERIMENTO NELLA FAMIGLIA LEGITTIMA - POTERI E COMPETENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI - PROVVEDIMENTI - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*

I provvedimenti del giudice minorile in tema di autorizzazione all'inserimento del figlio naturale nella famiglia legittima di uno dei genitori, secondo la previsione dell'art. 252 cod. civ., al pari di quelli contemplati dall'art. 317 bis cod. civ., con riguardo, in genere, all'Esercizio della potestà da parte del genitore naturale, sono modificabili e revocabili, non hanno attitudine a incidere in via definitiva sulle posizioni soggettive degli interessati e, pertanto, non sono impugnabili con ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 cost.. (Conf 5046/87, mass n 453650).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 252 CORTE COST., Cod. Civ. art. 317 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)