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Sez. U, Sentenza n. 4691 del 21/07/1981 (Rv. 415417 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE: RITUALITA - CONTUMACIA: RITUALITA - ACQUISIZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO E SUSSISTENZA DI UN FORMALE PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA CONTUMACIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415417-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE: RITUALITA - CONTUMACIA: RITUALITA - ACQUISIZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO E SUSSISTENZA DI UN FORMALE PROVVEDIMENTO DICHIARATIVO DELLA CONTUMACIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di delibazione di sentenza resa dal giudice straniero, il riscontro dei requisiti di cui all'art 797 n 2 e n 3 cod proc civ non richiede necessariamente l'acquisizione dell'atto introduttivo del giudizio dinanzi a detto giudice, notificato in conformita della legge straniera, ne, in caso di contumacia del convenuto, la presenza di un formale provvedimento dichiarativo della contumacia stessa, essendo sufficiente che la Corte d'appello, alla stregua degli Atti acquisiti, sia in grado di accertare la tempestiva e regolare instaurazione del contraddittorio, nonche l'assegnazione di un termine di comparizione che ritenga congruo nel caso concreto, secondo un apprezzamento ad essa incensurabilmente affidato, e prescindente dalla corrispondenza del termine medesimo a quelli prescritti dalle norme processuali italiane o straniere (utilizzabili come criteri orientativi). (V 1279/77, mass n 384968; (V 930/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)