Sez. 1, Sentenza n. 1279 del 04/04/1977 (Rv. 384968 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITA - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1958 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE SUGLI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - CONGRUITA DEL TERMINE A COMPARIRE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - NORMATIVA ITALIANA O STRANIERA - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - TERMINI DI COMPARIZIONE: CONGRUITA - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI - CONVENZIONE DELL'AJA DEL 1958 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE SUGLI OBBLIGHI ALIMENTARI VERSO I FIGLI MINORI - CONGRUITA DEL TERMINE A COMPARIRE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DELLA DELIBAZIONE - NORMATIVA ITALIANA O STRANIERA - EFFICACIA VINCOLANTE - ESCLUSIONE.*
Sia l'art 2 della convenzione dell'Aja 15 aprile 1958, sul riconoscimento delle sentenze straniere concernenti gli obblighi alimentari verso i figli minori, sia l'art 797 n 2 cod proc civ, rimettono all'apprezzamento discrezionale del giudice della delibazione l'apprezzamento circa la congruita del termine di comparizione assegnato al convenuto nel giudizio nel quale e stata emessa la sentenza estera. Questo apprezzamento deve essere compiuto in piena indipendenza rispetto sia alle norme processuali italiane, che a quelle straniere, le quali, pertanto, possono fornire soltanto criteri orientativi di valutazione, privi di efficacia vincolante; con la conseguenza che puo ben essere ritenuto inadeguato un termine di comparizione eguale o maggiore di quello previsto dall'uno o dall'altro ordinamento e, viceversa, ritenuto congruo un termine minore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 2, Legge 04/08/1960 num. 918 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)