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Sez. 2, Sentenza n. 2026 del 23/07/1966 (Rv. 323951 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI MINORI.*
Stato
decisa il 1966-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323951-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI MINORI.*

Per i dipendenti di enti pubblici minori, l'art. 38, n.2, del R.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, (per il quale-non sono soggetti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita, la vecchiaia... Gli operai, agenti e impiegati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'amministrazione delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficienza, purche ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza o di previdenza-), rettamente interpretato, vieta soltanto che si costituisca e si svolga, per lo stesso rapporto di lavoro, un rapporto di Assicurazione obbligatoria di invalidita e vecchiaia con l' i. N. P. S.insieme alla Forma previdenziale obbligatoria propria a quei dipendenti, e, cioe, insieme ad un rapporto con una delle tre speciali casse di previdenza per le pensioni (a favore, rispettivamente, degli impiegati, dei salariati e dei sanitari), gestiti dagli istituti di previdenza amministrati dalla cassa depositi e prestiti. Pertanto, qualora per un dipendente dell' amministrazione provinciale che non sia stato mai iscritto alla sua cassa di previdenza per le pensioni (per essere, per lui, tale iscrizione soltanto facoltativa, ai sensi degli artt. 6, 9, 11 e 23 del R.d.l. 15 aprile 1926, n.679, contenente l'ordinamento della suddetta cassa), sia stato costituito e si sia svolto un rapporto assicurativo con un fondo speciale creato dall' amministrazione provinciale da cui dipende, tale rapporto, pur dando titolo ad esonero dall'Assicurazione obbligatoria presso la cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali e trasformando in facoltativa l'iscrizione alla cassa stessa (in base alle norme sopra citate del R.d.l. n.679 del 1926), non puo considerarsi come relativo a quella Forma assicurativa obbligatoria propria ai dipendenti di enti locali e, percio, l'esistenza di detto rapporto non vieta la valida Costituzione e lo svolgimento contemporaneo del rapporto assicurativo anche con l'i.N.P.S. (o, prima della sua sostituzione, con la cassa nazionale, matrice dell' i. N. P. S.) e non impedisce il cumulo delle due pensioni. (Cfr. 2850-63 - 1381-65).*

Riferimenti normativi: Legge 15/04/1926 num. 679 art. 9, Legge 15/04/1926 num. 679 art. 6, Legge 15/04/1926 num. 679 art. 23, Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 15/04/1926 num. 679 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)