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Sez. 2, Sentenza n. 2236 del 29/10/1970 (Rv. 348384 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIVIETO STATUITO DALL'ART 38 N 2 DEL RDL 4 OTTOBRE 1935 N 1827 - CONDIZIONI - CUMULO DI DUE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - LIMITI - ASSORBIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DI SUCCESSIVA GESTIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE DEL DIVIETO.*
Stato
decisa il 1970-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348384-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA E VECCHIAIA (IN GENERE) - CONTRIBUTI - CUMULABILITA DELLE PENSIONI - DIVIETO STATUITO DALL'ART 38 N 2 DEL RDL 4 OTTOBRE 1935 N 1827 - CONDIZIONI - CUMULO DI DUE ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE - LIMITI - ASSORBIMENTO DELLA CONTRIBUZIONE DA PARTE DI SUCCESSIVA GESTIONE PREVIDENZIALE - ESCLUSIONE DEL DIVIETO.*

Il divieto posto dall'art 38 n 2 del RDL 4 ottobre 1935, n 1827, (che si costituisca e si svolga, per lo stesso rapporto di lavoro, un rapporto di Assicurazione obbligatoria di invalidita e vecchiaia con l' INPS insieme alla Forma previdenziale obbligatoria propria ai dipendenti degli enti pubblici minori), implica l'effettiva coesistenza di una duplice contribuzione afferente allo stesso periodo di un medesimo rapporto di lavoro e pone il problema del cumulo delle prestazioni previdenziali, da risolvere in senso positivo o negativo a seconda della natura obbligatoria di una soltanto o di entrambe le forme di previdenza assicurativa. Si e fuori dalla suindicata ipotesi qualora una soltanto sia stata la contribuzione e se ne sia verificato l'assorbimento (per convenzione, riscatto, disposizione di legge, ecc) da parte della gestione previdenziale succeduta nel tempo, la quale ha computato il corrispondente periodo del rapporto di lavoro all'atto della liquidazione della prestazione pensionistica. (nella specie, in cui la posizione assicurativa del dipendente da una amministrazione ospedaliera era stata trasferita dalla gestione assicurativa obbligatoria INPS a quella sostitutiva cpel, cassa previdenza enti locali, il giudice di appello, dopo aver accertato in fatto che l'obbligatorieta della Forma sostitutiva sussisteva fin dal momento dell'assunzione del dipendente e che la regolarizzazione della posizione assicurativa era stata attuata mediante recupero dei contributi INPS da parte della cpel e liquidazione del trattamento di pensione per l'intera durata del rapporto di lavoro, ritenne inapplicabile il disposto dell'art 8 DPR 26 aprile 1957, n 818, e riconducibile la fattispecie nello schema di previsione dell'art 38 RDL 4 ottobre 1935, n 1827. La SC, confermandone le statuizioni, ha enunciato il principio di cui sopra). (V 33015'68 mass 336312 2026'66 mass 323951).*

Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 38, Legge 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)